
Il Magistrato risponde
ai Vostri quesiti
LEGGI RECENTI E CIRCOLARI IN TEMA DI ARMI
COME SI OTTIENE IL PORTO D'ARMI
ABOLIZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI DA FUOCO
Numerosi quesiti sono pervenuti da parte di tiratori e collezionisti, spesso gravemente allarmati, su che cosa succederà atteso che l'Italia, essendosi dovuta adeguare alla normativa europea, è stata costretta a rinunziare a tutto il fardello burocratico connesso alla catalogazione delle armi da sparo.
C'é, addirittura, chi teme gravi contraccolpi nel diritto di detenere armi e prevedibili incertezze nella tipologia delle armi detenibili (3 non usabili a caccia e 6 uso sportivo).
Dico subito che l'allarme non è completamente giustificato, atteso che le armi già catalogate come sportive conserveranno tale caratteristica mentre il problema si porrà SOLO per le armi di nuova produzione od importazione.
Orbene, chi stabilirà se quella nuova arma è "sportiva" o meno? Si potrà detenere tra le 3 "non usabili a caccia" o tra le 6 sportive?
Questo è il problema che si risolverebbe molto semplicemente con un po' di buonsenso..........ma nella materia é rara avis.
Molto probabilmente ci sarà un periodo nel quale tutte le nuove armi saranno considerate non "sportive", poi, necessariamente, si dovrà o modificare la legge eliminando la differenza nella detenzione ovvero porre a carico dei fabbricanti o importatori l'acquisizione del parere del CONI e vendere la singola arma come "sportiva" ovvero "non usabile a caccia". Si potrebbe anche delegare al Banco di prova poteri di controllo su tali caratteristiche.............chi vivrà vedrà!
E' appena il caso di osservare che il problema è veramente limitato in quanto non riguarda le armi a canna liscia, nè quelle non "sportive" e tantomeno quelle già catalogate come "sportive" essendo circoscritto solo alle armi "sportive" di NUOVA produzione o prima importazione.
CARICATORI:acquisto senza formalità e detenzione senza denunzia
termine per la denunzia delle armi
A seguito dell'emanazione del D.L.vo 26.10.2010 n° 204 (Attuazione della direttiva.....relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) è stata emanata, in data 24.6.2011, la Circolare N° 557\PAS\10900(27)9 che chiarisce quali disposizioni, contenute nel decreto suddetto, siano immediatamente esecutive alla data del 1.7.2011 e quali, invece, devono attendere l'emanazione del decreto attuativo, allo stato non ancora emanato.
In ordine alle questioni che qui interessano, la Circolare chiarisce che devono essere denunziate tutte le armi detenute, anche armi bianche "proprie" (cioè ex art.585 c.p.: quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e che NON possono essere portate pur avendo porto d'armi) nel termine massimo di 72 ore "successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità".
Bisogna subito dire che la norma è molto chiara e quindi, al momento del materiale possesso dell'arma acquistata, giorni festivi o meno, si avranno 72 ore per provvedere alla denunzia.
Per quanto concerne i caricatori, la Circolare recita: "La novella introdotta all'art. 19 della legge n. 110\75 esclude, a far data dal 1° luglio 2011, i caricatori dal concetto di parte di arma......Pertanto, a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente.".
In altre parole: l'acquisto, le detenzione, la modifica di ogni tipo di caricatore non è soggetta ad alcuna restrizione.
N.B.: Si può configurare ancora il delitto di alterazione di arma se poi si inserisce nell'arma un caricatore artigianalmente maggiorato.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA POLIGONI
DOMANDA: Alcuni uffici della P. di S. pretendono la prova dell'iscrizione ad un poligono o ad un campo di Tiro a Volo per TUTTI i sei anni precedenti alla data di scadenza del Porto di fucile per uso cd. "sportivo". Hanno rifiutato di rinnovare tale tipo di licenza in mancanza di tale documentazione. Si chiede se tale comportamento sia legittimo.
Nella materia in esame vi sono molte norme assolutamente discutibili e, spesso, incomprensibili e sarebbe auspicabile un riordino completo della materia. In particolare la suddetta pretesa non è, come anche accade, fantasiosa, ma trae origine da una direttiva del Ministero dell'interno contenuta,tra l'altro, in una circolare che riporto integralmente:
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi
557/PAS.50.777/E/08 del 25 novembre 2008
Oggetto: Licenza di porto di fucile uso tiro a volo - obbligo di
iscrizione ad un campo di tiro a volo. Riferimento nota Div. P.A.S. Cat. 6/F-ss,
del 01.10.2008
ALLA QUESTURA DI GENOVA
Div. Polizia Amministrativa e Sociale
Sez. 1A - Ufficio Armi
In esito al quesito posto con la nota in riferimento si rappresenta quanto
segue.
In effetti, come anche ricordato da quest'Ufficio in alcune FAQ pubblicate sul
sito internet della Polizia di Stato, la norma con cui è stata introdotta
nell'ordinamento la licenza di porto di fucile uso tiro a volo (legge 18 giugno
1969, n. 323) non ha previsto, quale condizione per il rilascio del titolo, la
verifica dell' effettiva pratica della disciplina sportiva del tiro a volo.
All'atto della presentazione dell'istanza per il primo rilascio della licenza,
richiedere al cittadino l'iscrizione ad un'associazione sportiva per l'esercizio
del cui sport occorre possedere armi, potrebbe apparire come un inutile aggravio
del procedimento amministrativo.
Se lo scopo della richiesta, infatti, è quello di verificare l'effettivo
interesse del soggetto per la disciplina sportiva del tiro a volo, la stessa
apparirebbe immotivata, atteso che, l'interessato, non possedendo armi o titoli
idonei a trasportarle, non potrebbe, di fatto, praticare la predetta disciplina
sportiva che richiede l'uso di armi.
Si concorda, invece, sull'impostazione generale di codesta questura, per quanto
attiene i successivi rinnovi delle licenze in parola.
L'art. 8 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, infatti, nel
trattare degli accertamenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi, prevede espressamente che, per ottenere un Nulla
Osta di acquisto sia necessario indicare nell'istanza la motivazione; lo stesso
non viene detto per le licenze di porto d'armi, apparendo scontato che la
finalità di ogni singola licenza sia l'esercizio dell'attività che con essa si
autorizza (difesa personale, caccia e tiro a volo).
Al riguardo, va tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che ogni provvedimento amministrativo
deve essere motivato.
In tale contesto appare, quindi, legittimo, da parte dell'Autorità di P.S.,
verificare la consistenza delle motivazioni insite nell'istanza.
Se si richiede il rinnovo di una licenza
che abilita all'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco, pertanto, si
deve essere in grado di dimostrare che nei sei anni precedenti, in cui si era
titolari della licenza che abilita all'acquisto ed al trasporto di armi, si sia
effettivamente praticata una consentita attività sportiva.
A tale scopo, tuttavia, si deve ritenere valida qualsiasi idonea documentazione
che attesti la frequenza di un poligono o di un campo di tiro autorizzato, anche
indipendentemente dal tesseramento ad una Federazione sportiva, poiché
scopo della richiesta, appunto, non è quello di dimostrare l'esercizio dello
sport a livello agonistico, ma la mera pratica di un'effettiva attività sportiva
di tiro a volo, comunque denominata.
IL DIRETTORE - Area Armi ed Esplosivi (Aliquò)
E' di tutta evidenza, quindi, che è pienamente legittima la richiesta di dover provare l'iscrizione ad un qualsiasi poligono, ovvero ad un campo di Tiro a Volo per TUTTO il periodo di validità del porto d'armi cd "sportivo" altrimenti NON si potrà ottenere il RINNOVO di tale licenza. Diverso è il discorso se tale norma sia giusta o meno.
Accorciamento delle canne dei fucili da caccia con o senza l'applicazione di strozzatori
Sono pervenuti un gruppo di quesiti sull'argomento da altrettanti cacciatori che sono stati colpiti da singolari provvedimenti di sequestro, operati dal personale di un'unica stazione carabinieri con contestuale loro denunzia per violazione all'art. 3 Legge 110\75, perché avevano fatto accorciare di alcuni cm le canne dei loro fucili o per eliminare la strozzatura ovvero per installare una base filettata su cui poter avvitare strozzatori mobili. Sul punto il nostro parere è il seguente:
Il reato non sussiste ed è il provvedimento di sequestro è illegittimo per i seguenti motivi:
La presunta violazione penale in esame è quella prevista dall'art. 3 Legge 18.4.1975 N° 110 che recita: "Chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma,ne aumenti la potenzialità di offesa,ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".
Dall'esame dei lavori preparatori si evince la ratio della normativa che era, senza dubbio, quella di impedire che si trasformassero i fucili da caccia nelle cd. lupare, cioè in fucili drasticamente accorciati nella lunghezza della canne e del calcio di guisa che era possibile occultarli sotto gli abiti ed usarli per scopi criminali.
L'abitudine di effettuare tale operazione tecnica era diffusa tra i pastori, principalmente siciliani, i quali, per difendere i loro greggi dai lupi, invece di portare ingombranti fucili da caccia, scomodi nel trasporto a tracolla, erano soliti tagliare brutalmente le canne ed il calcio in modo da ricavare un'arma che poteva essere trasportata, molto più comodamente, nei loro zaini. A causa della drastica diminuzione della potenza dell'arma determinata dal brutale accorciamento delle canne, erano soliti caricare i loro fucili, di solito "doppiette", con munizionamento a 9 pallettoni, sicuramente efficace per il tiro ai lupi a breve distanza e, per tale motivo, nel gergo locale, tali armi, brutalmente accorciate, hanno assunto il nome di "lupara". Parimenti la carica a 9 pallettoni ha assunto il nome gergale di cartuccia "a lupara" e "luparata" il colpo di fucile "a canna mozza"caricato a pallettoni. Senonché, oltre a tale utilizzo lecito e comprensibile, i criminali, hanno effettuato la medesima operazione tecnica per ottenere delle armi, sicuramente molto meno potenti dei fucili con canna di lunghezza normale, ma facilmente occultabili sotto gli abiti (cosa non possibile con un normale fucile da caccia) e moltissimi atti criminosi (dalle rapine agli omicidi) sono stati commessi, specialmente nel sud Italia, con armi del genere.
Prima dell'avvento della legge 110\75 tale brutale modifica era del tutto lecita ed il Legislatore ha deciso di inibire tali comportamenti, sanzionando la creazione delle "lupare" dette nel resto d'Italia "fucili a canne mozze".
Il caso prospettato é completamente estraneo alla fattispecie che il Legislatore ha voluto sanzionare in quanto, nelle ipotesi prospettate, non vi è alcun accorciamento del calcio e le canne sono state accorciate di alcuni centimetri per rispondere a due legittime esigenze venatorie:
1) Diminuire la potenzialità di offesa sul selvatico, eliminando la strozzatura della canna (che si trova all'estremità della canna) la quale, costringendo i pallini ad un maggior raggruppamento, distruggono un selvatico colpito a breve distanza. In pratica una canna "strozzata" viene trasformata in una canna "cilindrica" che, sparpagliando maggiormente i pallini, è più adatta a tiri a breve distanza (es. caccia alla quaglia ed alla beccaccia). Naturalmente si diminuisce enormemente la portata del fucile che diventa inutile nei tiri lunghi che ben potevano essere affrontati con una canna "strozzata".
2) Consentire, mediante l'installazione di strozzatori mobili, di poter adattare la canna a seconda del tipo di caccia che si intende praticare. In altre parole si elimina la strozzatura e si monta sulla parte terminale della canna una filettatura che consente di montare uno strozzatore mobile che ricrea la strozzatura eliminata ovvero, togliendo tale strozzatore, di avere una canna "cilindrica" più adatta ai tiri corti.
Entrambe queste operazioni comportano un accorciamento della canna di alcuni centimetri, normalmente tra i 5 e gli 8 cm.
Tale operazione non è vietata dalla legge e non lede alcun bene giuridicamente tutelato.
Basterà osservare che il Legislatore ha creato una dicotomia tra le armi a canna "rigata" (pistole, revolver e carabine) ed i fucili da caccia a canna "liscia" (come quelli in esame) in quanto l'art. 7 della medesima Legge 110\75 stabilisce che tutte le armi da fuoco "..con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia..." devono subire l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. L'iscrizione in tale catalogo comporterà l'assegnazione di un numero di catalogo per ogni modello di arma, previa predisposizione di una fiche ove saranno indicate tutte le vincolanti caratteristiche tra cui la lunghezza della canna. E' di tutta evidenza che tale lunghezza di canna, essendo stata approvata e catalogata, non potrà essere variata, pena la messa in commercio di arma NON catalogata in quanto non rispondente alla fiche di omologazione, approvata e riportata nel suddetto catalogo nazionale.
Per i fucili da caccia ad anima liscia, l'espressa norma di legge, ne esclude ogni tipo di catalogazione e, quindi, le case costruttrici possono mettere in commercio tali armi con OGNI TIPO di canna, di QUALSIASI LUNGHEZZA.
Basterà osservare i cataloghi delle varie fabbriche di armi per rendersi conto che sono in normale produzione e vendita canne di lunghezza MINORE rispetto a quella delle armi sequestrate.
Non esistendo alcuna regolamentazione relativa alla lunghezza delle canne di tali fucili e non essendo depositata alcuna fiche di omologazione, non è possibile stabilire, sui fucili sequestrati, quale era la lunghezza originaria (normalmente tra i 61 e 71 cm) se non ricorrendo al criterio empirico di pesare le canne e confrontare tale peso con quello indicato, non per obbligo ma per tradizione, dalle ditte costruttrici. Tale tradizione risale agli inizi del secolo scorso allorquando si caricavano cartucce ancora con la polvere nera e si cominciava ad usare la più potente polvere "senza fumo": dall'esame del peso della canna si risaliva alla quantità di acciaio usato e quindi alla robustezza della canna stabilendo così se tale arma era adatta o meno all'uso delle (allora) più potenti polveri infumi.
Concludendo questo passaggio ed atteso che ormai tutte le case costruttrici producono canne intercambiabili per i fucili da caccia della lunghezza di cm 54, 50 ed anche 47 è del tutto lecito che i cacciatori possono dotare i loro fucili con tali canne, tutte di lunghezza inferiore a quelle che hanno determinato il sequestro, SENZA INCORRERE IN NESSUNA VIOLAZIONE di qualsivoglia norma penale od amministrativa.
Sarebbe assurdo sanzionare con pena criminale il comportamento di un cacciatore che ha accorciato la canna del suo fucile quando avrebbe potuto acquistare una canna di ricambio di tale misura ovvero ancora più corta!
Ma veniamo all'esame del disposto dell'art. 3 suddetto:
Non vi è dubbio che le operazioni tecniche suddette rientrino nel concetto di alterazione delle "..caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma..". Parimenti è di tutta evidenza che l'accorciamento della canna, con l'abolizione della strozzatura, DIMINUISCA "..la potenzialità di offesa.." di tale arma. Invero, chiunque abbia un minimo di conoscenza della materia sa che diminuendo la lunghezza della canna diminuisce la velocità iniziale dei proiettili e che l'eliminazione della strozzatura drasticamente riduce la distanza di tiro utile di tale arma.
Rimane da analizzare se ricorra l'ipotesi che tale modifica "...ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento..".
E' immediatamente da escludere che l'accorciamento della canna di alcuni centimetri ne possa rendere più agevole il porto in quanto un fucile si porta nello stesso modo, qualunque sia la lunghezza della canna e, parimenti, si deve escludere che si possa rendere più agevole l'occultamento perché, salvo il caso suddetto delle "lupare", un fucile da caccia, stante le sue dimensioni, mai potrà essere occultato.
Rimane il caso da esaminare se tale operazione tecnica abbia potuto rendere più agevole l'uso.
Ma di quale "uso" stiamo parlando? Che uso si può fare di un fucile da caccia se non andare a caccia?
Naturalmente si deve interpretare tale concetto in maniera costituzionalmente orientata e non si potrà ricorrere al sofisma: "essendo il fucile più corto di 5 cm avrà un uso più agevole a caccia" in quanto, senza ombra di dubbio, la volontà del Legislatore, testimoniata dai lavori preparatori, era quella di inibire UN USO CRIMINALE dell'arma trasformata in "lupara"e non certo un uso legittimo quale è quello, per un cacciatore, di andare a caccia.
Poi tale ipotetico uso più agevole non si attaglia al caso concreto ove non è l'uso che viene modificato con tale operazione tecnica e nemmeno l'efficacia della fucilata (diminuita nei tiri normali e lunghi) ma viene ricercata LA NON DISTRUZIONE DEL SELVATICO colpito a breve distanza da una rosata di pallini troppo raggruppata a causa della strozzatura che si è voluta per tale ragione eliminare.
Non esistono pronunzie della Suprema Corte sull'argomento specifico in quanto è di tutta evidenza la sua non rilevanza penale.
Sarebbe vera depravazione giuridica applicare, contro l'espressa volontà del Legislatore, una norma dettata per impedire l'uso criminale di un fucile da caccia, trasformato in "lupara", ad un comportamento assolutamente innocuo e non suscettibile, nemmeno in ipotesi, di ledere alcun bene giuridicamente tutelato.
Si creerebbe, poi, una insanabile disparità di trattamento tra chi ha acquistato una canna di ricambio ancora più corta e chi ha accorciato la canna originale del fucile.
E' appena il caso di segnalare che se un armiere manda al Banco nazionale di prova una canna accorciata con applicazione o meno dello strozzatore, avrà, senza problemi, la ripunzonatura di tale canna con indicazione del nuovo peso di essa.
Si conclude per la liceità dell'accorciamento della canna di alcuni centimetri con o senza l'applicazione di uno strozzatore amovibile.
I calibri per caccia a canna rigata
Diversi quesiti sono pervenuti da allarmati possessori di carabine camerate per calibri da pistola ovvero per munizione solitamente usata in guerre passate (30M1) od attuali (7,62x39) segnalando ancora una volta il grave allarme suscitato dal fatto che, in maniera sicuramente risibile, qualche funzionario più o meno ignorante in materia balistica, abbia INVENTATO una interpretazione alla legge sulla caccia sostituendosi così alla Magistratura in generale ed alla Suprema Corte di Cassazione in particolare che fanno parte dell'UNICO POTERE dello Stato deputato ad interpretare la Legge.
Orbene, lo "stato dell'arte" della questione è ben riportato su altro sito e qui mi limiterò, per brevità' a trascrivere:
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CIRCOLARI O PARERI
IL CAOS DELLA LEGGE ... ATTO II°
le Questure ci provano !.E' apparsa oggi nel "news groups" dedicato alle armi e la riportiamo qui per farvi capire cosa sta succedendo in Italia:
da: it.hobbi.armi... Ho sentito oggi pomeriggio in armeria a Salsomaggiore che la questura di Parma sta chiamando telefonicamente i detentori di armi lunghe in calibri "vietati" quali il 30M1 o il 7.62x39, richiedendo la denuncia di tali armi come comuni "visto che non sono più da caccia".
Non posso confermare questa cosa direttamente, dal momento che non mi hanno ancora chiamato, pero inizio a preoccuparmi e innervosirmi, dato che ho già tre armi comuni in detenzione e una "maledetta" M1 carbine tra le armi da caccia.
Se mi chiameranno, immagino (conoscendomi) che ci litigherò, ma so già che non servirà a niente.
Possibile che non ci sia modo di impugnare in qualche modo questo genere di provvedimenti ignobili e inutili?... confermo due persone che conosco sono state chiamate e, purtroppo, non avendo voglia di difendere un loro diritto hanno accettato il fatto che le loro M1 e SKS siano armi comuni e basta senza possibilità di impiego per uso venatorio:-(Comunque la circolare è sempre con me poi vediamo se mi romperanno le scatole ;-)
saluti.Il "parere" inviato in data 12/05/2008 alla Questura di Trento con n.557/pas.50.232/e/2008 sta mietendo le prime vittime; facciamo però un passo indietro per capire cosa è successo e cosa succederà adesso.
La Legge 157 del 1992 all'articolo 13 consente: (riportiamo per intero l'articolo)
13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (7/cost).
La legge cosi letta sembra dica che non si può cacciare con armi a canna rigata che camerano cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. e bossolo più corto di 40 mm. Dato che ci si chiese come comportarsi con le armi che camerano cartucce di calibro superiore ma bossolo più corto dei 40 millimetri ammessi, il 6 maggio del 1997 il Ministero dell'Interno pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale una circolare, la numero 559/C-50.065-E-97 che chiariva come comportarsi al riguardo:
Circolare numero 559/C-50.065-E-97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39Roma, 06 maggio 1997
Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all’interpretazione dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 Norme per la protezione delia fauna omeoterma e per il prelievo venatorio ladove al comma primo testualmente statuisce: L’attività venatoria è consentita ... (omissis) ... con fucile con "canna ad anima rigata a caricamehto singolo manuale o a ripetizione semlautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro e alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta numero 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
per il Ministro:
Masone
Finalmente il Ministero con estrema chiarezza specificava l'intenzione del legislatore, indicando con precisione quali munizioni per arma rigata erano utilizzabili nell'attività venatoria e con loro anche le armi, questo fu molto importante perchè queste armi si poterono detenere presto in numero illimitato. Cosi munizioni molto conosciute come le .44 magnum, le .357 magnum, usate molto nelle carabine a leva e in seguito le 7,65x39 Russe che invasero il mercato dopo la caduta della politica di chiusura dell'Unione Sovietica e con loro moltissime altre munizioni, non solo potevano essere detenute come munizioni da caccia e quindi in numero di 1500 ma le armi camerate per esse non andavano a fare cumulo con le tre catalogate comuni limitate nella detenzione. Dal 1997 il mercato stesso conobbe un altro momento e sull'onda del "venatorio" vennero alla luce armi lunghe a canna rigata nei calibri più disparati dal .45 acp all'ultimo 9x21 della più conosciuta PX4, piccola carabina dell'Italiana Beretta. Ci soffermiamo qui, come cacciatori, oltre che tiratori, per sottolineare che se pur in Italia non esista la caccia ai piccoli roditori, come invece avviene in America e dove l'uso di piccole munizioni è molto in voga, l'uso di cartucce come il .44 magnum è anche qui da noi molto in uso tra quei cacciatori che in battuta, portano e seguono le mute dei cani. Le armi camerate nella classica .44 magnum sono molto piccole e amate per la facilità con cui possono essere portate nel fitto del bosco; cosi sono oggi motissimi i cacciatori armati di Ruger in .44 Magnum.
Improvvisamente il 12 maggio 2008 viene inviata alla Questura di Trento una lettera contenente un parere di interpretazione della Legge 157 e in particolare dell'articolo 13. La lettera a firma "Linardi" stravolge completamente la lettura che fino ad allora si era fatta della Legge. Non bastando, un articolo su Armi & Tiro da grande risalto alla cosa portandola a conoscenza di moltissime altre Questure. Ecco la lettera:
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
Circolare (PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008
Roma, 12 maggio 2008
oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.
" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue".La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"
direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi
In realtà Linardi non fa che ricopiare pari...pari le parole della Legge senza spingersi nell'interpretare quello che il legislatore voleva dire, ma cosa peggiore, senza nemmeno pensare che undici anni prima qualcuno aveva già provveduto a dare interpretazione con circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dello stesso articolo di Legge, egli stravolgendo un dato di fatto che da quel tempo funziona alla grande, fa precipitare migliaia di possessori di armi e migliaia di cacciatori in una posizione scomoda, quasi fuori dalla Legge. Oggi infatti, secondo Linardi, chi possiede armi a canna rigata camerate per munizioni con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm., possiede unicamente un arma comune non per uso di caccia. Cosa ancora peggiore, non ha minimamente pensato che chi già possiede tre armi comuni, ora si trova a possedere più di tre armi comuni in piena contrapposizione alla Legge 110 che permette la detenzione di un numero massimo di sole tre armi catalogate comuni.
E' una situazione tutta Italiana quella in cui, ogni dirigente che si insedia in un ufficio, in una ripartizione in un Ministero, possa stravolgere a sua volontà quanto prima di lui qualcuno, magari con più "testa", ha fatto. Cosi è possibile che oggi venga permesso l'uso di un tipo di arma e domani questa diventi improvvisamente vietata.
In mezzo ci sono tiratori e cacciatori, cosi abbiamo chiesto al Ministero come queste persone dovranno comportarsi oggi ma come sempre le risposte lasciano il tempo che trovano, ecco cosa dice il Direttore del Catalogo che ha risposto alla nostra domanda:
E' un principio di diritto sancito dalla S.C.C. quello in base al quale non risponde della violazione penale commessa colui il quale sia stato indotto in errore da un atto della Pubblica Amministrazione. I Questori che vorranno far rispettare la Legge nella loro Provincia dovranno dare modo ai cittadini di mettersi in regola.
Il Direttore del Catalogo Nazionale Armi.Ma "mettersi in regola" cosa vuole dire ? Oggi lo sappiamo, i Questori ingiungeranno ai possessori delle armi non più per uso venatorio, di provvedere a ridenunciarle quali armi comuni, la dove possibile o provvedere a disfarsene o passarle in collezione dove possibile per regolare cosi la propria posizione. E i cacciatori che hanno solo quel tipo di arma quest'anno con cosa cacceranno ?? Chi paga i danni arrecati, questi devono vendere la loro arma per acquistarne una di tipo diverso con chiara perdita finanziaria se vogliono fare il loro sport preferito nella prossima stagione che si aprirà a settembre.
Per ora coloro che hanno armi per uso venatorio camerate per munizioni con bossolo più corto di 40 mm. possono rimanere in attesa, sperando che la propria Questura non abbia recepito, sentito, saputo della nuova considerazione sulla legge 157/92, del resto la lettera inviata alla Questura di Trento, non è per ora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi il pubblico non è tenuto affatto a esserne a conoscenza, tanto più la precedente circolare ha certamente più valore dell'ultima proprio per il suo carattere ufficiale dato dalla pubblicazione Nazionale. Cosi seguendo anche i consigli del Giudice Edoardo Mori, in caso di contestazione, meglio farsela mettere per scritto e quindi fare ricorso, coi tempi che corrono probabilmente i cacciatori riusciranno a superare diverse stagioni venatorie senza problemi.
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Riprendo il discorso per dire che il problema è molto semplice: PURA IGNORANZA DEI BASILARI CONCETTI IN TEMA DI ARMI E MUNIZIONI !
VI E' DA PARTE DI QUESTI SIGNORI UN EQUIVOCO DI FONDO CHE E' GRANDE QUANTO UNA CASA: quando si parla di calibri per armi comuni da sparo non si parla di calibri di tubi, di pezzi meccanici o quant'altro........................per i pezzi meccanici il calibro è espresso solo con un SOLO parametro metrico...........una barra filettata da 6 mm è uguale ad un'altra avente lo stesso diametro mentre NELLE ARMI DA FUOCO RIGATE NON BASTA L'INDICAZIONE METRICA del diametro della palla PER STABILIRNE IL CALIBRO, MA E' NECESSARIA ANCHE L'INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL BOSSOLO CHE HA UNA SUA MISURA INDIPENDENTE E VARIABILE, CALIBRO PER CALIBRO, FERMO RESTANTE IL DIAMETRO DELLA PALLA.
E' di tutta evidenza che io non posso dichiarare una pistola dicendo che trattasi di "una calibro 9" perché,a parità del diametro di 9 mm della palla vi sono tanti "calibri" tutti diversi (9x17, 9x18, 9x19, 9x21, 9 Glisenti, 9 largo, 38 auto, 38 super auto, 9 flobert ecc. ecc.).
Sono,quindi, necessari due parametri metrici (diametro palla+lunghezza bossolo -ovvero nome commerciale che corrisponde ad una precisa lunghezza-) per poter individuare il CALIBRO di un'arma da fuoco.
E' del tutto intuitivo che, come si evince dalla lettura di qualsiasi manuale che parli di munizioni, l'indicazione di calibro maggiore non viene attribuito al calibro più potente ma a quello che ha un diametro di palla superiore.
Premesso che l'esigenza del Legislatore in tema di caccia era quello di vietare le armi che, per il piccolo calibro e la scarsa rumorosità, potessero essere usate dai bracconieri, in maniera giusta o sbagliata, ha stabilito un "calibro minimo" usabile a caccia che corrisponde ad un ipotetico CALIBRO 5,6x40 (Se avesse indicato 5,6x44 sarebbe stato il cal. 222 Remington). In pratica il cal. 22 Hornet é vietato mentre per gli altri calibri 22, a partire dal 222 Remington (5,6 x 44), ne è consentito l' uso a scopo venatorio.
In altre parole, il legislatore individua un ipotetico calibro 5,6x40 e tutti i calibri maggiori, da 5,7 (se esistesse) in poi sono leciti a caccia indipendentemente dalla lunghezza del bossolo.
Tale interpretazione è stata sempre pacifica e nessuno (nemmeno i più oltranzisti anticaccia) l'hanno mai messa in discussione ma, a ben vedere, delle circolari sopra indicate solo la prima (6.5.97) HA PRESO UNA CHIARA POSIZIONE NON SMENTITA DALLE SUCCESSIVE CIRCOLARI che non prendono nessuna posizione limitandosi a riportare il contenuto della legge 157\92 CHE E' L'UNICA FONTE NORMATIVA PER STABILIRE SE UN'ARMA SI PUO' USARE A CACCIA.
Il mio parere finale è che la suddetta disposizione di Legge è stata dal 1992 correttamente interpretata nel senso sopra indicato, correttezza interpretativa testimoniata dalla circolare del 1997 sopra indicata CHE NON E' STATA SMENTITA O CONTRADDETTA DALLE SUCCESSIVE CIRCOLARI che si sono limitate a riportare la norma di Legge. Consiglio a tutti gli interessati di mostrare tale circolare a chiunque, per fantasia, ignoranza o stravaganza vorrà contrastare i sacrosanti diritti dei possessori di tali armi esponendosi anche alle responsabilità civili o penali in ipotesi derivabili (letto questo articolo e letta la circolare non potrà eccepire la buona fede e la carenza di dolo).
Ma poi...............vi pare possibile che un calibro usato nella più diffusa ed apprezzata moderna ARMA DA GUERRA del globo (AK 47 - 7,62x39) non possa essere usata per cacciare una volpe o un cinghiale?..............vien voglia di andarsene dall'Italia!!!
Concetto
di “porto” e “trasporto”; validità delle diverse licenze di porto di
fucile; denunzia delle munizioni da tiro.
Alcuni quesiti hanno denotato scarsissima comprensione
dei concetti sopra indicati e della validità delle diverse licenze, confusione
spesso ingenerata da errati pareri ottenuti dal personale addetto al rilascio
delle autorizzazioni di Polizia e,
per tale motivo, nel rispondere ai quesiti,
occorre riassumere quanto segue:
Accesso al campi di Tiro ed esercizio di attività di allenamento.
Rispondendo a specifico quesito, chiarisco che i
campi di tiro a volo NON sono pubblici esercizi e, come tali,
aperti al pubblico ma, salvo i casi che essi non abbiano anche licenze
per l’esercizio al pubblico di bar o ristoranti, sono da considerarsi luoghi
ove è possibile l’accesso a persone che abbiano un particolare status che è
quello di socio.
In tale ottica è legittima, da parte del gestore,
l’espulsione dalla struttura chi non rivesta tale status.
Per quanto concerne IL QUESITO SPECIFICO per il TIRO
A VOLO, l’espulsione dai campi, da
parte del gestore, di chi invece riveste tale qualità (socio FITAV), la materia
è regolamentata dall’art. G.1.2.2 delle Norme Generali FITAV che recita: “Il
possesso della tessera federale dà diritto:
a)
all’ingresso in tutti gli impianti sportivi per attività di
allenamento, col consenso della Società;
b)
all’ingresso in tutti gli impianti
sportivi per l’attività agonistica.
Dal tenore di tale disposizione si evince chiaramente che l’ingresso in un campo (del quale non si è soci) mentre per gli allenamenti è subordinata al consenso del gestore, non subisce alcuna limitazione per l’espletamento di qualsiasi tipo di gara.