
STATUTO
ART. 1: DENOMINAZIONE, NATURA E SCOPI
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica “ A.S.D. Jeff Cooper Academy Corbara” che è una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro, che prende il nome del Col. dott. John Dean “Jeff Cooper”, di recente scomparso (25.9.2006) per celebrarne il ricordo di fine intellettuale, filosofo e storico oltre che ineguagliabile Maestro in materia di armi da fuoco nonché fondatore della moderna disciplina del Tiro Dinamico Sportivo.
L’Associazione potrà affiliarsi al Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Ente suddetto, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate, non incompatibili con le Leggi dello Stato e le norme del presente Statuto. L’Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche in tema di Tiro con armi da fuoco e non fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche in vari settori, principalmente quelli del tiro sportivo con qualsivoglia tipo di arma consentita dalle vigenti leggi dello Stato, ancorché esercitato con modalità competitive, ivi comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’Associazione può assumere le caratteristiche tipiche di “polisportiva”, costituendo anche Centro Attività Motorie (CAM) e Centro Avviamento allo Sport (CAS). L’attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle relative attrezzature tecnico sportive.
Accetta ed applica gli Statuti ed i Regolamenti della FEDERAZIONE TIRO DINAMICO SPORTIVO e delle altre Federazioni sportive alle quali vorrà affiliarsi, dal momento dell’adesione, purché non contrastanti con l’Ordinamento giuridico italiano e le norme del presente Statuto.
L’Associazione è e deve restare estranea ad ogni questione di carattere politico, religioso o razziale.
Potranno essere curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca, nelle materie di interesse, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare varie attività di promozione sociale e del benessere in generale, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. L’Associazione potrà conseguire finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza mettendo in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi complementari, anche di supporto fisiologico, che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di attrezzature e munizioni ed altri servizi nonché la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla tipologia delle prestazioni fruite. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività economiche consentite (per esempio: vendita, pubblicità ecc.) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
ART. 2: ATTIVITA’ SOCIALE
L’ Associazione, per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 osserva tutte le disposizioni di legge ed in particolare le norme di Pubblica Sicurezza.
Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:
a) Acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l’organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione da privati o enti pubblici ;
b) Svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati ivi comprese conferenze, seminari, stages e corsi di pratica sportiva;
c) Promuovere lo sviluppo sportivo, individuale e collettivo, l’insegnamento, con iniziative qualificate, curare temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori del ramo e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche culturali e sportive connesse alle varie discipline sportive di interesse;
d) Effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti; A tale scopo di doterà di tutte le autorizzazioni necessarie anche in tema di cessione agli associati di componenti di ricarica e munizioni da utilizzarsi esclusivamente all’interno del campo di tiro sociale.
e) Costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.
Nell’ambito dell’attività agonistica l’Associazione è tenuta a rispettare le direttive del C.O.N.I., della FITDS e delle Federazioni alle quali deciderà di aderire ed i relativi regolamenti, consapevole delle sanzioni che potranno essere comminate da tali Organizzazioni a seguito di gravi irregolarità.
Il Regolamento di attuazione prevederà le modalità di concreto svolgimento dell’attività dell’Associazione.
La sede sociale verrà individuata, la prima volta, dall’Assemblea costituente e successivamente confermata o modificata dal C.D. senza bisogno di modifica statutaria.
ART. 3: FINANZIAMENTO
L’Associazione, provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi delle iscrizioni annuali ed i contributi degli associati e con le elargizioni pubbliche o private, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione:
· E’ aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro.
· Ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione ed all’atto dell’eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dalla vigente Legislazione.
· Può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
· L’adesione alla FITDS, alle altre Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti C.O.N.I. cui vorrà aderire, comporta il loro riconoscimento ai fini sportivi.
· Accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e discipline associate, alle quali aderirà tramite affiliazione, recependo ed integrando, con regolamenti interni, le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purché non in contrasto con le Leggi ed i Regolamenti dello Stato ed il presente Statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 6: GLI ASSOCIATI
I membri della Associazione sono così contraddistinti:
1) FONDATORI, nella persona del dott. AMEDEO SESSA e del Cav. BONAVENTURA DE VIVO i quali sono e resteranno associati a VITA e sono perennemente esonerati dal versamento di qualsiasi quota;
2) A VITA, per particolari meriti, vengono proposti dal Consiglio Direttivo e, previa ratifica dell’Assemblea Generale, vengono perennemente esonerati dal versamento di qualsiasi quota sociale.
3) BENEMERITI, vengono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo dello Sport, della Cultura e delle Attività pubbliche; anche questi verranno esonerati dal versamento di qualsiasi quota sociale;
4) A) INDIVIDUALI: sono coloro che, interessati agli scopi dell’Associazione ed in possesso dei necessari requisiti fisici e morali, rivolgono espressa richiesta al C.D. che ne delibera l’accettazione. Possono essere temporaneamente ammessi con provvedimento scritto del Presidente, in attesa della riunione del C.D. che delibererà in ordine all’accettazione. Tali associati devono essere maggiorenni ed in possesso di titolo di Polizia che abiliti almeno al trasporto delle armi che intendono utilizzare. Sono soggetti al pagamento di quota associativa annuale come da deliberato dal C.D. Hanno diritto al voto in Assemblea decorsi anni due di ininterrotta iscrizione al sodalizio. Potranno essere assoggettati al pagamento di una quota per l’utilizzo del campo di tiro e delle relative attrezzature.
B) INDIVIDUALI JUNIOR: sono coloro che, pur essendo minorenni comunque ultraquattordicenni, per ragioni affettive o di affinità culturale, partecipano alla vita sociale dell’Ente, pur non prendendo parte ad autonoma attività di tiro. Possono essere temporaneamente ammessi con provvedimento scritto del Presidente in attesa della riunione del C.D. che delibererà in ordine all’accettazione. Sono soggetti al pagamento di una quota associativa annua e potranno accompagnare, come spettatori, i tiratori abilitati sulle linee di tiro. Tali soggetti, pur essendo loro inibita qualunque autonoma attività di tiro, potranno partecipare all’attività culturale dell’Associazione ivi compresi i corsi di tiro, sotto la diretta presenza e responsabilità di un genitore, per apprendere il sicuro maneggio delle armi in prospettiva del rilascio di titoli di Polizia che consentano la piena partecipazione all’attività sportiva del sodalizio. Non hanno diritto al voto in assemblea.
5) COLLETTIVI: sono gli enti pubblici o privati, corpi, amministrazioni ed associazioni che intendono far partecipare i loro associati o dipendenti all’attività sociale anche allo scopo di migliorare la loro professionalità, ottenendone attestazioni scritte. Possono essere temporaneamente ammessi con provvedimento scritto del Presidente o di chi lo sostituisce in attesa della riunione del C.D. che delibererà in ordine all’accettazione. I singoli tiratori, di volta in volta designati dall’Associato collettivo, devono essere maggiorenni ed in possesso di titolo di Polizia che abiliti almeno al trasporto delle armi che intendono utilizzare. Sono soggetti al pagamento di quota associativa proporzionata al numero ed alla frequenza dei tiratori interessati. Potranno essere assoggettati al pagamento di una quota per ogni accesso alle linee di tiro ovvero al pagamento di una quota omnia comprensiva. Tali enti collettivi avranno diritto ad un solo voto in Assemblea espresso da un rappresentante all’uopo designato.
6) SOSTENITORI sono coloro che, per ragioni affettive o di affinità culturale, partecipano alla vita sociale dell’Ente, pur non prendendo parte ad attività di tiro. Possono essere temporaneamente ammessi con provvedimento scritto del Presidente in attesa della riunione del C.D. che delibererà in ordine all’accettazione; Sono soggetti al pagamento di una quota associativa annua e potranno accompagnare i tiratori abilitati sulle linee di tiro. Tali soggetti, pur essendo loro inibita qualunque autonoma attività di tiro, potranno partecipare all’attività culturale dell’Associazione ivi compresi i corsi di tiro per apprendere il sicuro maneggio delle armi in prospettiva del rilascio di titoli di Polizia che consentano la piena partecipazione all’attività sportiva del sodalizio. Non hanno diritto al voto in assemblea.
Gli Associati, per essere ammessi all’uso delle armi da fuoco, dovranno essere in possesso dei requisiti fisici necessari per il corretto maneggio delle armi e dei requisiti morali necessari per il rilascio di autorizzazioni di Polizia in tema di armi.
A tutti gli Associati verrà rilasciata una tessera con le modalità previste nel Regolamento che avranno l’obbligo di esibire a richiesta.
· L’inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l’inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dall’Associazione.
· L’esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
· La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente, essere notificato all’interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.
· Il provvedimento può essere impugnato davanti all’Assemblea dei soci.
· Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo.
· Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative e chi perde i requisiti morali e fisici richiesti per la qualifica di associato.
1) Ogni associato dovrà attenersi al dettato del presente Statuto, al Regolamento ed alle norme interne emanate dal C.D. nonché alla disposizioni impartite, in caso di necessità, dal Presidente o da chi lo sostituisce. In mancanza, andrà incontro a sanzioni disciplinari adottate dal C.D.
2) In via di urgenza il Presidente o il Vicepresidente o, in loro assenza, il Consigliere più anziano presente ovvero il Direttore di tiro, possono comminare il richiamo verbale e, solo in caso di gravi violazioni disciplinari, anche l’allontanamento del tiratore dalle linee di tiro.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.
1) L’Assemblea è organo deliberativo ed è composta da tutti i soci, aventi diritto al voto e risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.
2) L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi dell’Associazione.
3) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per la seduta ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci.
4) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci; decorse ventiquattrore dalla prima convocazione, l’Assemblea si intende regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
5) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.
6) Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Soci è validamente costituita e delibera a sensi art. 21 del Codice Civile.
1) Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) L’approvazione dell’indirizzo programmatico delle attività proposte dall’Organo Amministrativo per l’esercizio successivo;
c) L’esame e l’approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;
d) L’esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell’associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall’organo amministrativo.
2) L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta se richiesta almeno da un quinto dei votanti.
L’Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:
a) Modifiche allo statuto;
b) Scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
c) Nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
d) Altre materie riservate per legge alla sua competenza.
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti che avanzino la loro candidatura.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige, amministra e gestisce l’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
3) In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, designato dal C.D.
4) Il Consiglio Direttivo può decretare, a maggioranza, la sua sfiducia ed in tal caso il Presidente decade dalle sue funzioni con effetto immediato. Sino alle nuove elezioni i suoi poteri verranno esercitati dal Vicepresidente.
1) Il Presidente onorario viene eletto dall’Assemblea dei Soci in occasione della prima adunanza e viene scelto tra gli associati
2) Tale qualifica viene conservata a vita, salvo dimissione.
3) Tale qualifica onorifica viene conferita, in virtù dei particolari meriti culturali e\o sportivi, a persona ritenuta in grado di rappresentare all’esterno l’immagine dell’Associazione con grande dignità e competenza tecnica.
4) Il Presidente onorario ha solo funzione di immagine e rappresentanza formale del sodalizio ma non ha alcuna legale rappresentanza, alcun potere di gestione o di amministrazione dell’Associazione e non è responsabile, ad alcun titolo, per qualsiasi evento che si verifichi nel corso della vita associativa.
5) Il Presidente Onorario parteciperà, a cerimonie, conferenze, interviste et similia prendendo la parola a nome dell’Associazione e parimenti parteciperà alle Assemblee federali con diritto di voto.
6) L’incarico è gratuito.
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell’Associazione.
2) Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
a) Nominare, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, nel corso della sua prima riunione;
b) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull’applicazione delle sanzioni disciplinari;
c) Convocare le assemblee dei soci;
d) Approvare gli eventuali regolamenti interni;
e) Determinare la quota annuale di iscrizione e gli altri eventuali contributi a carico degli associati;
f) Nominare i delegati che rappresentano l’Associazione alle Assemblee federali in caso di impedimento del Presidente Onorario;
g) Approvare il bilancio preventivo;
h) Approvare la relazione tecnico-morale sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea;
i) Redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all’Assemblea;
j) Programmare, realizzare e gestire l’attività sportiva ed istituzionale;
k) Promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell’ente o resistervi;
l) Provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.
3) Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di quattro ed un massimo di otto componenti. I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno, al loro interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Potranno essere assegnate ulteriori deleghe, anche in aggiunta a quelle di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, per altre materie connesse all’attività del sodalizio.
Un singolo componente può cumulare più deleghe e\o incarichi.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4) Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo solo gli associati, eletti dall’Assemblea che abbiano avanzato la loro candidatura con lettera raccomandata, spedita almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. In caso di insufficienza di candidature, l’Assemblea potrà eleggere, per i posti rimasti scoperti, con il loro consenso, anche associati non ritualmente candidati.
6) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l’anno dal Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero immediatamente se ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.
7) Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente sarà decisivo solo in caso di parità dei voti.
8) Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.
9) Il Consiglio Direttivo decade:
a) A seguito di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo;
b) A seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, di almeno la metà dei suoi componenti eletti.
1) I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dalle disposizioni del Codice Civile e delle altri leggi in materia ed a tal fine hanno facoltà di esaminare libri, registri ed atti dell’Associazione.
2) Vengono nominati dal C.D. anche tra i non iscritti all’Associazione in quanto ritenuti esperti in materia amministrativo-contabile.
3) Possono partecipare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, quando all’ordine del giorno vi sono argomenti di competenza.
4) Durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.
ART. 15: IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Viene nominato dal C.D. per il quadriennio di gestione del Consiglio stesso ma può essere esonerato per gravi motivi.
2) E’scelto tra gli iscritti all’associazione in virtù del possesso di notevoli capacità tecnico-sportive.
3) Tale qualifica può essere cumulata a quella di membro del C.D. ma può essere conferita anche a chi non riveste tale qualifica.
4) Se non nominato tra i componenti del C.D. può partecipare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, quando all’ordine del giorno vengono trattati argomenti di sua competenza.
5) Formula proposte al C.D. in ordine alle materie di sua competenza, ivi compresa la programmazione di corsi di formazione dei tiratori e ne dirige lo svolgimento.
6) Insieme al Range Officer predispone ed organizza le gare all’interno dell’Associazione.
ART. 16: IL RANGE OFFICER ( 1° DIRETTORE DI TIRO)
1) Viene nominato dal C.D. per il quadriennio di gestione del Consiglio stesso ma può essere esonerato per gravi motivi.
2) Deve essere in possesso della qualifica di Range Officer riconosciuta dalla FITDS o dall’IROA ovvero di altro titolo equipollente in altre Federazioni di tiro.
3) Tale qualifica può essere cumulata a quella di Presidente, altro membro del C.D. ovvero Responsabile delle attività sportive ma può essere conferita anche a chi non rivesta tali qualifiche.
4) In collaborazione con il Responsabile delle attività sportive, promuove ed organizza l’attività sportiva ed agonistica degli associati.
5) Dirige le gare organizzate dalla competente Federazione secondo i regolamenti in vigore e formula proposte, in materie di sua competenza, al C.D.
6) Il Regolamento di attuazione detterà norme in tema di incentivi alla creazione di nuovi Istruttori e Direttori di Tiro tra gli associati, in base alle esigenze del sodalizio, anche facendosi carico delle spese vive sostenute dagli aspiranti alle cariche suddette.
ART. 17: ATTIVITA’ DI TIRO DEGLI ASSOCIATI
1) Gli associati, all’atto della loro iscrizione, per essere ammessi a partecipare alle attività di tiro con armi da fuoco, devono frequentare un breve corso finalizzato a conferire all’aspirante la capacità e la sicurezza indispensabile per il maneggio delle armi in completa sicurezza superandone poi l’esame finale. In caso di mancato superamento per due volte dell’esame finale verrà rigettata la domanda di iscrizione come socio ordinario.
2) L’attività di tiro deve essere svolta seguendo le direttive di un Direttore di Tiro, in condizioni di sicurezza, con sparo nella direzione imposta dalle norme interne e tale attività deve essere coperta da assicurazione per danni a terzi provocati all’interno o all’esterno del campo di tiro.
3) Direttori di tiro possono essere coloro che rivestono la qualifica di Range Officer AIRO, FITDS, Direttori di tiro TSN, FITAV ovvero di altra Federazione di tiro.
ART.18 SANZIONI DISCIPLINARI
Fatte salve le azioni disciplinari comminate dalla FITDS e dalle altre Federazini a cui l’associato è iscritto, saranno ritenute infrazioni disciplinari, in seno all’Associazione:
1) Maneggiare, trasportare ed usare armi in maniera scorretta o, comunque, in maniera tale da creare apprensione o timori tra gli altri associati.
2) Puntare l’arma, anche se scarica, oltre i 180° dalla linea di tiro e , durante la fase di tiro, oltre i 45° in elevazione se si usano munizioni diverse da quelle caricate a pallini (birdshot). Per tale ultimo tipo di munizioni l’angolo massimo in elevazione è di 90°.
3) Utilizzare armi non consentite dal Regolamento interno.
4) Non tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati.
5) Essere indisciplinati nei confronti dei Dirigenti e dei Direttori di tiro nell’esercizio delle loro attribuzioni.
6) Costituisce grave violazione disciplinare il ripetuto maneggio non sicuro delle armi e gravissima violazione disciplinare lo sparo in direzioni vietate.
7) Le violazioni di cui ai punti 5) e 6) potranno comportare l’immediato allontanamento del tiratore dalla piazzola di tiro.
Il Regolamento di attuazione preciserà le sanzioni in concreto, il meccanismo di contestazione e di impugnazione a tali sanzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili di cui l’Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.
1) Per il conseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione si avvale dei seguenti mezzi:
a) Contributi versati dai soci a norma del presente Statuto;
b) Contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti dall’esercizio delle sue attività;
c) Le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque connessi alle attività sociali;
d) Ogni altro tipo di entrata consentita dal presente Statuto.
e) L’Associazione può contrarre mutui, nei termini di legge e per le esclusive finalità di cui al presente Statuto.
f) Gli associati potranno anticipare le somme occorrenti per l’acquisto di beni strumentali ovvero per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ovvero per lavori di adeguamento del campo da tiro alle esigenze del sodalizio a titolo di finanziamento infruttifero e dovranno essere restituite con assoluta priorità rispetto a qualsivoglia spesa diversa dall’ordinaria amministrazione. A tale ultima regola si potrà derogare solo con il consenso di tutti gli associati interessati alla restituzione di tali somme anticipate.
2) I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, su libretto o conto corrente intestato a nome dell’Associazione.
3) Le riversali, i mandati e gli assegni sono firmati dal Presidente o suo delegato, accettato dal C.D., e dal Vicepresidente a firma congiunta.
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude al 31.12.2008
2. Per la gestione dell’Associazione è compilato, entro il 30 novembre di ogni anno, un apposito Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario successivo ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Almeno un mese prima dell’inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.
1) E’ vietato l’accesso al campo da tiro agli animali di qualunque taglia.
2) E’ vietato l’accesso alle linee di tiro di persone non espressamente autorizzate e non munite di protezione oculare ed acustica.
3) E’ vietato l’accesso al campo di tiro ai minori degli anni 14.
4) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi art. 90 co. 18 L. 289/02, su indicazione dell’Assemblea, ad altre attività nell’ambito del tiro se così stabilito dalla vigente Legislazione.
1) Eventuali controversie che dovessero insorgere a, qualsiasi titolo, tra L’Associazione ed i suoi associati, ovvero tra gli associati in seno all’Associazione, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all’interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell’art. 810 comma 2 c.p.c..
2) Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l’altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell’invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell’art. 810 comma 1 c.p.c..
3) Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
4) La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione, se imposto dalla vigente regolamentazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
L’inizio dell’attività dell’Associazione è fissato per il 1° gennaio 2008.
1)
L’esclusione del socio, come sopra prevista, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive, per perdita dei necessari requisiti fisici e morali, per ripetuti comportamenti scorretti in seno al sodalizio ovvero per ritenuta incompatibilità ambientale dell’Associato in seno alla compagine sociale.2) Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri previsti dallo Statuto ad esclusione di quelli riservati per Statuto all’Assemblea dei soci.
3) I Regolamenti interni e le modifiche al Regolamento di attuazione, approvati dal Consiglio direttivo, entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall’assemblea soci nella prima riunione utile.