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LEGGI E CIRCOLARI IN TEMA DI ARMI
NUOVE NORME EUROPEE IN TEMA DI ARMI
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http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-14055-332-11-48-911-20071128IPR14030-28-11-2007-2007-false/default_it.htm
Annunciato dal ministro dell'Interno Amato, dopo il caso dell'uomo che aveva aperto il fuoco dal balcone della sua casa di Guidonia, il disegno di legge contiene disposizioni importanti che riguardano anche la cura nella custodia delle armi e la verifica periodica dei requisiti.
Disegno di legge governativo recante: “Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi”.
SINTESI SCARICABILE DELLA LEGISLAZIONE SULLE ARMI
E' STATA SOPPRESSA LA U.I.T.S.
NUOVA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA
CIRCOLARI
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari
della Polizia Amministrativa e Sociale
Risposta n. 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006
OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in
diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.
- Quesito.
Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui
segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n.
482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata
di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec.
T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste
certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che
questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose
richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei
cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare
all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve
essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella
specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di
porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine
e sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che
detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza
licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o
rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia
caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente
mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza
n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art. 58
Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di
munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo
delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la
relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni
in decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento
della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come
il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in
quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler
dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto
della presente circolare agli Uffici periferici.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE (Dr.
Cazzella)
MINISTERO DELL'INTERNO - Risposta a Quesito
Messaggio
557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004
Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003
Oggetto: detenzione
cartucce per armi comuni da sparo. Quesito.
Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in
ordine al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un
quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai
limiti stabiliti all'art. 97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei
soggetti che svolgono attività agonistica di tiro e, in particolare, se
nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito
esplosivi di cui al richiamato art. 97.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del
primo comma dell'articolo 97 suddetto: "possono tenersi in deposito o
trasportarsi nello Stato senza licenza...omissis...un numero di
millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché
duecento cartucce per pistola o rivoltella e un numero illimitato di
bossoli innescati e di micce di sicurezza", che il legislatore ha
utilizzato il termine deposito anche in relazione alla "mera" detenzione
delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97,
in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo
3° comma: "Per tenere in deposito...omissis...cartucce cariche in
quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai
termini degli articoli 50 e 51 della legge", si riferiscano a un
deposito "sui generis" e non al deposito di esplosivi in appositi
locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni
(allegato B reg. Tulps), tra cui i requisiti di sicurezza determinati
dalla commissione tecnica (provinciale) di cui all'art. 49 del citato
T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio,
nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o
partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi
la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo
di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le
istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce
per pistola (il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da
fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze
dell'utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali
cartucce non oltre il limite massimo di 1.500. È evidente che per tale
deposito, all'interno della privata abitazione, non risulta
"tecnicamente" la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti,
potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne
l'integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà
dell'autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione
alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due
analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale
per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui
si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che
questo ufficio, con l'allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39),
datata 27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della
licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e
97/3° del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce)
detenibili.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Cazzella.
La
risposta ai dubbi sopra esposti è arrivata fortunatamente in tempi
rapidi. Ecco la risposta del Ministero ad un quesito della questura
di Ferrara.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi.
Risposta a quesito 557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006
OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97
Reg.esec. T.U.L.P.S.. Quesito.
ALLA QUESTURA - DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
FERRARA
La Questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla
volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per
arma corta, espressa da alcune particolari categorie di
utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti
all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/B.20013-10171(1)
del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all'art. 97 citato, in
relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al
relativo 3° comma , ovvero che “ Per tenere in deposito . . .
omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella
indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli
50 e 51 della legge ”, questo Ufficio ritiene che, essendo in
presenza di diversi titoli autorizzatori, il totale delle cartucce
per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali
ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97
Reg. esec. T.U.L.P.S. aggiunte alle 1500 autorizzate dal titolo
Prefettizio.
Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto
quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di
munizioni (che di solito sono per arma corta) non sia necessario
predisporre un idoneo locale di deposito.
Sono, altresì, giunte lamentele, da parte di associazioni di
categoria, circa il previsto limite temporale della licenza.
Questo Ufficio, in passato, ha ribadito più volte il principio
secondo il quale per questa licenza di deposito dovesse trovare
applicazione la generica previsione di cui all'art. 13 del
T.U.L.P.S. inerente la durata annuale delle licenze di polizia.
L'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., richiama espressamente una licenza,
quella prevista dall'art. 51, che ha carattere permanente.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse finalità delle due
autorizzazioni ed i differenti presupposti da verificarsi ai fini
del rilascio, laddove, nel primo caso viene valutata l'idoneità del
locale di deposito, mentre nel secondo si tiene esclusivamente conto
dei requisiti soggettivi del richiedente, si ritiene di poter
contemperare le due diverse esigenze prevedendo che la licenza,
concessa ai sensi dell'art. 51 T.U.L.P.S. sia, come previsto dal
legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano
meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio.
Pertanto, le SS.LL. potranno prevedere una cadenza periodica di
accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono
essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene
che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti
coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità
storico-culturali.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)
NOTA: Trattasi di una circolare chierificatrice ove si statuisce che:
- la licenza può essere rilasciata non
solo a tiratori agonisti, ma anche a periti balistici e tutti coloro
che dimostrino di aver interesse a detenere un po' di più di
munizioni per interessi storico-culturali. Si apre così la strada
anche ai collezionisti di munizioni; il che non esclude che anche
altri soggetti, che dimostrino di avere una giustificata necessità
di detenere munizioni, possano ottenere la licenza.
- un quantitativo di munizioni di 1700-2000 pezzi non può essere
considerato pericoloso ai fini di esplosioni e quindi non necessita
di particolari locali in cui custodirle.
- la licenza è permanente, salvo ovviamente la facoltà del prefetto
di controllare ogni tanto che permangano le ragioni che la
giustificano.
- chi ha licenza per tenere in deposito fino a 1500 cartucce per
pistola può aggiungervi anche le 200 che può detenere in base a
semplice denunzia; vale a dire che si potranno detenere 1500
cartucce per arma lunga + 200 per arma corta + 1500 per arma corta.
- la risposta non affronta il problema se chi detiene legalmente i
quantitativi suddetti, li può anche trasportare liberamente. Questo
però è un principio già acquisito nel regolamento al TULPS e
giustamente molte prefetture lo stanno applicando e perciò scrivono
nella licenza di deposito che il titolare può anche trasportare le
munizioni; cosa ovvia perché gli agonisti chiedono di poter detenere
più di 200 munizioni perché essi di regola si recano ai poligoni per
spararne ben di più. Se non potessero trasportarle, la licenza di
deposito sarebbe pressoché inutile.
Ministero dell'interno
- 557/PAS.1O171(1) Roma 22 luglio 2005 N. 058540
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni - quesito.
Sono qui pervenuti quesiti in merito alla durata della licenza di deposito
di munizioni per armi comuni la cui possibilità di rilascio a favore di
privati cittadini è stata prevista con la nota n. 657/B20013-10171(1), del
31 marzo 2004.
Al proposito si rappresenta che essa, come la generalità delle licenze di
polizia, deve, ai sensi dell'art.13 del T.U.L.P.S. , avere validità annuale
.
Il rinnovo della stessa dovrà comunque essere subordinato alla verifica
della permanenza delle specifiche condizioni che ne consentono il rilascio.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per l'Amministrazione Generale : CAZZELLA
Circolare
557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per
arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps.
Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi - Settore I -
Roma,
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha
chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un
quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti
stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività
agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto
delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano
nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce
superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1)
del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo.
Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento
dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e
97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto
delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo
ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del
richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600
cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia
l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a
suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1°
ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda
autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente
indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto
trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva,
può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in
occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in
corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad
associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle
armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi
dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di
munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono
attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai
periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per
finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1)
del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di
cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività
sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Dr. Cazzella
Circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007 - OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S. – Requisiti personali.
La Questura di Ferrara ha richiesto
chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500
cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di
utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg.
Esec. T.U.L.P.S..
In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a
favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al
regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore
o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una
più ristretta categoria di soggetti.
Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere
rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione
Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di
formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.
Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di
assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non
rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa
l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare
quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.
Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono
attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di
rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per
costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del
titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di
agonista.
Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a
competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed
intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500
munizioni.
Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui
trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla
Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore
agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca
che lo
stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o
internazionale nell’anno precedente.
Ministero dell'Interno - Circolare
N.4.-10. 8616/10089. D (1) Roma, 23 novembre 1979 avente per
OGGETTO: Guardie particolari giurate - Porto dell'arma fuori servizio - Quesito.
L'art. 256 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P. S.
stabilisce, com'é noto, che, per portare le armi, le guardie particolari giurate
devono munirsi della licenza prevista dall'art.42 del citato testo unico, nonché
dall'art.71 dello stesso Regolamento di P. S. e che tale licenza, la quale
consente il porto d'armi a tassa ridotta, non può essere rinnovata se non consti
che permane la qualifica di guardia particolare giurata.
Ciò premesso, atteso che gli articoli 73, 3° comma e 74 del Regolamento di P.
S. fanno espresso divieto alle categorie di persone ivi tassativamente indicate
di portare le armi fuori servizio, mentre nessuna analoga limitazione si
rinviene nelle leggi di P. S. a proposito delle guardie giurate, questo
Ministero, applicando i noti canoni interpretativi degli argomenti "a silentio"
e "a contrario sensu", ha sempre ritenuto - conformemente alla giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez.2", 7 ottobre 1930), recentemente
ribadita in altre specifiche sentenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - di
assimilare le cennate guardie giurate, per quanto attiene il porto dell'arma,
agli altri privati cittadini muniti di normale licenza del Prefetto, ai sensi
del citato art.42 TULPS.
Ciò in quanto tale indirizzo che non contrasta - a proprio avviso - con la
normativa che disciplina la materia, non presenta aspetti di incompatibilità con
l'esigenza, eventualmente avvertita in qualche provincia, di limitare
eccezionalmente la circolazione delle armi, potendosi in tal caso inserire,
all'occorrenza, fra le norme relative all'espletamento del servizio di vigilanza
privata - approvate con decreto del Questore ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 19 marzo 1936, n.508 - la prescrizione che il porto delle armi sia
limitato, per determinati. casi, al luogo e al tempo in cui si svolge il
servizio stesso e potendosi altresì fare ricorso, allo stesso fine, all'analogo
potere discrezionale limitativo, riconosciuto alla competente Autorità di P. S.
dall'art.9 del testo unico anzidetto.
Al riguardo preme, tuttavia, sottolineare che da varie parti è stato la mentato
che l'apposizione, talvolta generalizzata, di siffatte prescrizioni limitative
comporta riflessi negativi per quanto concerne la pienezza del diritto di
legittima difesa, in funzione del quale sono state emanate le disposizioni
legislative che consentono l'autorizzazione per il porto d'arma.
È stato infatti osservato che le esigenze di difesa delle guardie particolari
giurate, non meno di quelle dei privati in genere, essendo legate a circostanze
di fatto Ia cui natura ed entità sfuggono ad un preventivo apprezzamento
dell'Autorità, mal si prestano ad essere circoscritte entro determinati limiti
temporali e spaziali.
Ciò in quanto, essendo la guardia giurata, a cagione del proprio servizio,
esposta più dei privati cittadini ad azioni di rappresaglia e ad atti di
violenza in genere, appare evidente che essa ha maggiore necessità di tutelare
in ogni tempo la propria vita ed integrità fisica che vedrebbe più gravemente
compromesse se fosse costretta a circolare disarmata fuori delle ore di
servizio, soprattutto quando di ciò fossero consapevoli gli elementi della
malavita locale.
Poiché, tuttavia, altre sentenze della stessa autorità Giudiziaria ordinaria,
discostandosi dal suesposto orientamento, sono pervenute ad opposte conclusioni,
sia pure avuto riguardo, in qualche caso, all'esistenza di limitazioni all'uopo
imposte dalle competenti Autorità provinciali di P. S. , questo Ministero ha
ritenuto di sollecitare in proposito il parere del Consiglio di Stato e ciò
tenuto altresì conto dei dubbi interpretativi in più occasioni manifestati da
alcuni organi periferici di P. S., nonché delle doglianze espresse dai
rappresentanti sindacali della categoria interessata.
Il cennato Consesso, con parere n. 54379 dei 5 "maggio c. a. , qui per venuto il
30 ottobre u. s. , ha reso noto che deve considerarsi legittima la tesi,
sostenuta da questa Amministrazione, della inesistenza di limiti legali al porto
delle armi da parte delle guardie particolari giurate fuori servizio.
Premesso, infatti, che dette guardie per esercitare la funzione di vigilanza e
custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari "devono essere munite di
licenza "ad hoc" del Prefetto, la quale peraltro non attribuisce di per sé anche
la facoltà di portare armi", per la cui legittimazione si "deve invece
richiedere e ottenere la licenza prevista a tale fine in via generale per tutti
(art. 256 del R. D, n.635 e art.42 del R. D. b. 773)", il ripetuto Consesso ha
chiarito che "le guardie giurate in possesso di porto d'armi rientrano, sia per
espressa disposizione legistativa che per la medesima natura della funzione
esercitata, nell'ambito dei privati che per avventura abbiano ottenuto
l'identica autorizzazione. Esse, infatti, sono guardie private incaricate di
effettuare una vigilanza privata per beni normalmente privati, né possono
ricomprendersi, come è di tutta evidenza, nelle previsioni di cui agli artt.73
(esenzione dall'obbligo di ottenere la licenza) o 74 (speciale autorizzazione
per impiegati pubblici) del Regolamento di P. S. ", atteso che "esiste una
grossa differenza tra l'esercizio di pubbliche funzioni (quelle ad es. degli
agenti di P. S. o dei dipendenti statali addetti a servizi per i quali sia
necessario essere armati) e lo svolgimento di attività di difesa personale o
della proprietà privata, che non consente accostamenti neppure analogici".
Conseguentemente, ad avviso del Consiglio di Stato, “alle guardie giurate va
fatta applicazione, per quanto riguarda il porto d'armi, delle medesime norme
dettate all'uopo per la generalità dei cittadini senza che sia possibile invece
applicare loro talune disposizioni eccezionali dettate per talune categorie di
pubblici funzionari. Né può distogliere da tale conclusione l'osservazione che
per le guardie giurate è previsto il paga mento di una tassa di porto d'armi
d'importo minore di quello comune (questa è l'unica particolarità che distingue
la loro normativa da quella generale), poiché ciò si giustifica con il "favor
laboratoris" che ha sempre inspirato il legislatore".
In definitiva - come testualmente asserito nel parere in parola - "la guardia
giurata è un lavoratore dipendente perché presta la propria opera sotto la
direzione e nell'interesse altrui, mentre il privato cittadino agisce nel
proprio personale interesse, il che è un motivo sufficiente per differenziare la
loro posizione dal punto di vista fiscale (ma solo in questo!)". E pertanto,
"poiché ai privati l'autorizzazione al porto d'armi consente di recarsi fuori
dal proprio domicilio armati senza limite di tempo (a meno che. ciò non sia
stabilito nella singola licenza), la stessa regola deve valere anche per le
guardie giurate".
DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA U FFICIO PER L 'A MMINISTRAZIONE GENERALE, Ufficio per
gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Area Armi ed Esplosivi –
Settore I - 557/PAS. 14767.12982(10)8 Roma. (senza data)
OGGETTO: - Modalità di acquisto delle armi di cui possono essere dotati gli
addetti alla Polizia Municipale con qualifica di agenti di p.s.. -
Compilazione del modulo di rilevazione armi, mod. 38, nel caso di armi
acquistate dai Comuni.
Pervengono a questo Ufficio
alcuni quesiti, anche da parte di amministrazioni locali, volti a conoscere
se per l'acquisto delle armi, da parte dei Comuni e Province, per la
relativa dotazione agli addetti alla polizia municipale o locale, con
qualifica di agenti di p.s., sia necessario il nulla osta all'acquisto di
cui all'art. 35 T.U.L.P.S..
E' stato, inoltre, chiesto quale debba essere la corretta procedura di
inserimento nel sistema informatico interforze SDI, mediante la compilazione
del mod. 38, di tali armi acquistate.
Quanto al primo quesito, si osserva preliminarmente che il D.M. 4 marzo
1987, n. 145, recante “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza”, non disciplina espressamente le modalità di acquisto delle armi
in questione.
Tuttavia, il relativo art. 2 (Rinvio ai regolamenti comunali), stabilisce
che i regolamenti comunali - nel determinare i servizi nei quali gli addetti
alla polizia municipale portano le armi senza licenza, nonché i relativi
termini e modalità di espletamento – debbono osservare, tra l'altro, le
disposizioni vigenti in materia di acquisto delle armi e delle munizioni.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che la vigente normativa, segnatamente
l'art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede la deroga
all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge in materia di armi,
parti di esse, munizioni od esplosivi, (e, quindi, anche della necessità di
richiedere il n.o. ex art. 35 del T.U.) per le sole Forze Armate e Corpi
Armati dello Stato.
Si ritiene, quindi, che l'acquisto delle armi da parte dei Comuni o delle
Province, in quanto Enti locali, debba necessariamente subordinarsi, oltre
che al presupposto dell'espletamento delle procedure di formazione della
volontà dell'Ente con le relative delibere degli Organi collegiali
competenti, al conseguente rilascio del nulla osta ex art. 35 T.U.L.P.S..
In particolare, si fa presente che, ogni istanza al Questore per l'acquisto
delle armi in parola, dovrà essere presentata, corredata della copia delle
relative delibere, dal Comandante del Corpo, o, in alternativa, dal Sindaco
(o dal Presidente della Provincia) pro-tempore, ovvero da un dipendente del
Comune con qualifica dirigenziale da quest'ultimo delegato, in nome e per
conto dell'Ente (comune o provincia), ed in tali termini si dovrà provvedere
al conseguente rilascio del N.O..
In relazione, poi, al secondo quesito, si rappresenta che la compilazione
del modello 38 (di cui si allega, ad ogni buon fine, il modello di ultima
adozione), per il successivo inserimento nello SDI, dovrà avvenire
indicando, nel riquadro relativo Acquirente o Detentore – Società/Ente, il
nome del Comune (o della Provincia) nello spazio dedicato alla Ragione
Sociale (scrivendo Comune di . . Provincia di . . .) e, nello spazio
dedicato al relativo rappresentante, il nominativo del soggetto a cui è
stato rilasciato il nulla osta.
Ciò in quanto solo l'inserimento di entrambi i dati richiamati (es. Comune –
Sindaco pro-tempore) può consentire, in sede di accertamenti di Polizia
giudiziaria, di individuare, in tempo reale, non solo l'appartenenza di
un'arma, oggetto di accertamenti, ad un Ente locale, ma anche il funzionario
che può dare notizie ufficiali sulle sorti delle armi stesse.
Nel caso di avvicendamenti di responsabili, dovrà essere aggiornato il
modello con i relativi adempimenti formali.
Per completezza, va inoltre osservato che il limite numerico delle armi
comuni da sparo, previsto dall'art. 10 della legge 110/75, per il privato,
nel numero massimo di tre, non trova applicazione nella fattispecie in
esame, dovendosi, invece, applicare quanto previsto all'art. 3 del citato
D.M. 145/87, ove è indicato sia il numero complessivo delle armi di cui si
possono dotare i Corpi di polizia municipale, ovvero pari al numero degli
addetti (con qualifica di agenti di p.s.), maggiorato fino al del 5%, o
almeno di un'arma.
Si richiamano, infine, tutti gli obblighi di gestione e custodia delle armi
in dotazione ai Corpi di Polizia municipale/locale previsti dagli articoli
11 e successivi del più volte menzionato D.M. 145/87, sia se assegnate in
via continuativa ai dipendenti sia se custodite all'interno di armerie
all'uopo istituite.
I Signori Prefetti avranno cura di portare a conoscenza del contenuto della
presente l'Amministrazione provinciale e quelle comunali delle province di
rispettiva competenza.
I Signori Questori dovranno provvedere, oltre alla vigilanza sulla corretta
gestione delle armerie, alla revisione dei dati concernenti le armi degli
Enti locali già inserite nel sistema informatico SDI, affinché sia data
piena attuazione alle previsioni della presente circolare anche per i
pregressi acquisiti.
LEGGE 25 gennaio 2006,
n.29 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.
(G. Uff. N. 32 del 8 Febbraio 2006)
(omissis)
Art. 9. (Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale
recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile
2004)
1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle seguenti: "di Iª,
IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ", nonché
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano
maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di
validità";
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di
comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non
si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche,
depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le
generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone
e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli
estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni
anche dopo la cessazione dell'attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di
I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B , a privati che non
siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal
Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati
che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in
corso di validità.
Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un
mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o
dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con
l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di
comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non
si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme
del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con
l'ammenda sino a lire 300.000.».
Art. 10. (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1.
All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole:
"e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
Note all'art. 10:
Il testo vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, così come modificato
dalla presente legge, così recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili
in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a
pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per
le armi ad aria compressa.».
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego
di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da
guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo
munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.
Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente
occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi
destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza
l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato
anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti
armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.».
DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.6.2007)
Articolo 1
Obiettivi e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera
circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel
contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza
pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto
degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.
2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli
articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.
3. La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali
definiti all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5.
4. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non
commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate,
dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b) l'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione della direttiva
96/98/CE;
c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e
spaziale;
d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del
Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli;
e) gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
93/15/CEE;
f) le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché
le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione
di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato
comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua
utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da
un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato
membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
3) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
4) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico,
in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi
analoghi;
5) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di
sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per
attivare questi o altri dispositivi;
6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica
un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente
direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul
mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
7) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul
mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;
8) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di
fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un
articolo pirotecnico sul mercato;
9) «norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le
procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è
obbligatoria;
10) «persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo
Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi
d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2
e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'articolo
3.
Articolo 3
Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante
conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello
di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli
organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la classificazione in
categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui
all'articolo 9.
La classificazione in categorie è la seguente:
a) fuochi d'artificio:
categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un
rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità
trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati,
compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di
edifici d'abitazione;
categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un
basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono
destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un
rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di
edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo
per la salute umana;
categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un
rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti
quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non
è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico
che presentano un rischio potenziale ridotto;
categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico
che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze
specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai
fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un
rischio potenziale ridotto;
categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai
fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati
alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con
conoscenze specialistiche.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle
quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.
Articolo 4
Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato
soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità,
l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia
ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume
egli stesso tali obblighi.
L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella
Comunità per quanto concerne tali obblighi.
3. I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione
conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano
che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e
sia accompagnato dai documenti richiesti.
4. I fabbricanti di articoli pirotecnici:
a) sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui
all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma dell'articolo
9;
b) appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 12 o 13.
Articolo 5
Immissione sul mercato
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che
gli articoli pirotecnici possono essere immessi sul mercato soltanto se
soddisfano i requisiti della presente direttiva, recano la marcatura CE e
sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.
2. Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che
articoli pirotecnici non rechino indebitamente la marcatura CE.
Articolo 6
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente
direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da
parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o
la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli
pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o
protezione ambientale.
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la
commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano
l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle
disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'evidente
indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della
fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la
non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto
che non siano messi in conformità dal fabbricante, se è stabilito nella
Comunità, o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate
disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati
dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire
la sicurezza delle persone.
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di
articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che
non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che
un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e
non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.
Articolo 7
Limiti di età
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a
disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d'artificio:
categoria 1: 12 anni,
categoria 2: 16 anni,
categoria 3: 18 anni;
b) altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali:
categorie T1 e P1: 18 anni.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al
paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche
facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una
formazione professionale o che si trovano in formazione.
3. I fabbricanti, gli importatori e i distributori vendono o mettono
altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a
persone con conoscenze specialistiche:
a) fuochi d'artificio di categoria 4;
b) altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici
teatrali di categoria T2.
Articolo 8
Norme armonizzate
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva
98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a
elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o
incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a
rivedere norme internazionali.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea il riferimento di tali norme armonizzate.
3. Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e
adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano
nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono
conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le norme armonizzate
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati
membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme
armonizzate.
Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di attuazione delle
norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme
armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfino
appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la
Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al
comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni
pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal
deferimento. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli
Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e
alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.
Articolo 9
Procedure di verifica della conformità
Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il
fabbricante applica una delle seguenti procedure:
a) esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, e, a
scelta del fabbricante:
I) conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato II, punto 2,
II) garanzia della qualità di produzione (modulo D) di cui all'allegato II,
punto 3,
III) garanzia della qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato II,
punto 4;
b) verifica dell'esemplare unico (modulo G) di cui all'allegato II, punto
5;
c) garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II,
punto 6, nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di
categoria 4.
Articolo 10
Organismi notificati
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in
merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di
verifica di conformità di cui all'articolo 9, comunicano le mansioni
specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione
previamente assegnati loro dalla Commissione.
2. La Commissione rende pubblico sul proprio sito Internet un elenco degli
organismi notificati con i rispettivi numeri d'identificazione e con
l'indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La
Commissione provvede ad aggiornare tale elenco.
3. Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato III in
relazione alla verifica degli organismi da notificare alla Commissione. Gli
organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle pertinenti norme
armonizzate relative agli organismi notificati si presume che soddisfino i
relativi criteri minimi.
4. Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato
organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non
soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
5. Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di
conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione
conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale
e diretto per la salute e la sicurezza.
6. La Commissione rende pubblica sul proprio sito Internet la revoca della
notifica dell'organismo in questione.
Articolo 11
Obbligo di apposizione della marcatura CE
1. Una volta completata con esito positivo la verifica di conformità
conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile,
leggibile e indelebile la marcatura CE sugli articoli pirotecnici stessi o,
ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi
attaccata o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere
concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.
Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a quanto stabilito dalla
decisione 93/465/CEE.
2. Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che
possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura
CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro
contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità
della marcatura CE.
3. Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari
che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione della marcatura
CE, la marcatura in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche
presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si
applicano.
Articolo 12
Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici
per i veicoli
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli
articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto al consumatore.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e
l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito
nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età
quali indicati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle
categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza.
L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale
esplosivo attivo.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni
minime:
categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
indicazione della distanza minima di sicurezza;
categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso,
indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze
specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime
di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti
informazioni minime:
categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
indicazione della distanza minima di sicurezza;
categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze
specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime
di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per
soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le
informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli
pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la
commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 13
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del
fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il
nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in
materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti
di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono
apposte sulla confezione.
3. Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato
della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che
modifica per la seconda volta la direttiva 91/ 155/CEE, è fornita agli
utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.
La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via
elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per
accedervi.
Articolo 14
Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare
che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se,
adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono
in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
2. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli
pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e
fabbricazione.
3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare
che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della
Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica
sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente
direttiva.
4. Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei
prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di
conformità dei prodotti recanti la marcatura CE.
5. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle
loro attività di sorveglianza del mercato.
6. Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la
marcatura CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato
conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in
pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure
cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne
l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro
ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
7. La Commissione rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli
che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati
vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.
Articolo 15
Informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi
Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un
articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la
sicurezza delle persone nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso. Esso informa la
Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei
risultati della valutazione.
Articolo 16
Clausola di salvaguardia
1. Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da
un altro Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o qualora la
Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione
comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti
interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o
meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati
membri e informa le parti interessate.
Se la Commissione ritiene giustificate le misure nazionali, gli altri Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non
sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.
Se la Commissione ritiene le misure nazionali ingiustificate, lo Stato
membro interessato le revoca.
2. Se le misure cautelari di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza
delle norme armonizzate, la Commissione demanda la questione al comitato
permanente istituito dalla direttiva 98/ 34/CE, qualora lo Stato membro che
ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal
caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui
all'articolo 8.
3. Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca la marcatura CE, lo
Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia
apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli
altri Stati membri.
Articolo 17
Misure che comportano un rifiuto o una limitazione
1. Qualsiasi misura adottata in forza della presente direttiva:
a) per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero
b) per ritirare un prodotto dal mercato,
menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali misure vengono
notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo
dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale
dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali
mezzi di ricorso.
2. Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo 1, la parte interessata
deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di
vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del
provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità
pubblica o di sicurezza.
Articolo 18
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del
presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non
essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2:
a) adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future
delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;
b) adattamenti al progresso tecnico degli allegati II e III;
c) adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite
agli articoli 12 e 13.
2. Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3:
a) istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di
registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di
articoli pirotecnici e del loro fabbricante;
b) istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento
periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.
Articolo 19
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE
è fissato a tre mesi.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni
alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne
garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano
loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente
direttiva.
Articolo 21
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2010 le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni entro il 4 luglio 2010, per i fuochi
d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli
altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per
gli articoli pirotecnici teatrali.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla
presente direttiva.
5. Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alle date
indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul
territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di
scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
6. In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli
pirotecnici per i veicoli concesse prima delle date indicate al paragrafo 2
continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza
1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di
funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo
notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da
assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che
comporti ripercussioni minime sull’ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai
fini cui è destinato.
Ogni articolo pirotecnico
deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia
possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni
nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche,
ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione
chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché
dimensioni;
b) stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le
condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e
prevedibili;
d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità
chimica
e) resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora
questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la
sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico
sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua
sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o
dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo
insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione
intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla
manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso
(comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua
ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto
viene consegnato;
I) la capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri
componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento
normali e prevedibili;
j) l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni
per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo
pirotecnico.
Durante il trasporto e in
condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle
istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici dovrebbero
contenere la composizione pirotecnica.
Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad
effetto di lampo.
b) esplosivi militari.
I diversi gruppi di articoli
pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.
A. Fuochi d’artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie
conformemente all’articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle
distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria
è chiaramente indicata sull’etichetta:
a) i fuochi d’artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti
condizioni:
I) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso,
la distanza di sicurezza può essere inferiore;
II) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza
di sicurezza;
III) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie
per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e
batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
IV) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di
fulminato d’argento;
b) i fuochi d’artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti
condizioni:
I) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la
distanza di sicurezza può essere inferiore;
II) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza
di sicurezza;
c) i fuochi d’artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti
condizioni:
I) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la
distanza di sicurezza può essere inferiore;
II) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza
di sicurezza.
2) I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali
costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono
comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.
3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere
indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.
4) I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e
imprevedibile.
5) I fuochi d’artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti
contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante
la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo
stesso. I fuochi d’artificio di categoria 4 devono essere protetti contro
l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.
B. Altri
articoli pirotecnici
1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da
ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente
durante il loro uso normale.
2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere
indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.
3) L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre
al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da
frammenti allorché innescato involontariamente.
4) Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino
alla data di scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi
d’accensione
1) I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e
disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso
normali e prevedibili.
2) I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche
elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e
d’uso.
3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i
campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili
d’immagazzinamento e d’uso.
4) La copertura delle micce deve avere un’adeguata resistenza meccanica e
proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno
stress meccanico normale e prevedibile.
5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere
forniti assieme all’articolo.
6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione,
resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere
fornite assieme all’articolo.
7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un
isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente,
aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al
dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.